Web Content Viewer (JSR 286) 15min

Azioni
Caricamento...

Esposto concernente il licenziamento disciplinare di un R.P.C.T. di ente pubblico; requisiti di onorabilità di candidati al conferimento di incarichi pubblici; proposte di modifica della vigente normativa regionale

Esposto concernente il licenziamento disciplinare di un R.P.C.T. di ente pubblico; requisiti di onorabilità di candidati al conferimento di incarichi pubblici, soprattutto ove in posizione apicale; proposte di modifica della vigente normativa regionale in tema di valutazione dei requisiti per la conferibilità dei predetti incarichi.

°°°

Sono pervenuti ad ORAC (e ad ANAC), nel mese di ottobre 2020, due distinti esposti con i quali, il responsabile dell’anticorruzione (R.P.C.T) di un ente pubblico ha lamentato di essere stato destinatario di un illegittimo licenziamento disciplinare in stretto rapporto con l’esercizio della propria attività di ufficio, dalla quale erano emerse alcune criticità a carico di un dirigente dell’ente.

Nella riunione del 21 dicembre 2020, ORAC, all’esito di ampia discussione e alla luce della copiosa documentazione acquisita, ha ritenuto:

di non essere competente ad effettuare alcuna verifica sulla ricorrenza o meno dei presupposti di legittimità del licenziamento, rientranti nella esclusiva sfera di competenza dell’adito Giudice del Lavoro;

di prendere atto che, a seguito della sopravvenuta decisione ANAC, fosse stato disposto il riesame del licenziamento in esame, ritenuto rientrante nella ipotesi delle misure ritorsive, e di riservare, all’esito del predetto riesame, ogni eventuale ulteriore provvedimento di propria competenza del caso;

di evidenziare che il requisito di onorabilità della condotta del pubblico dipendente, possa essere valutato anche successivamente al conferimento dell’incarico, anche per fatti-reato commessi in epoca antecedente, non rientranti nelle ipotesi previste dalla vigente legge regionale n° 32/2008, soprattutto qualora il pubblico dipendente sia incorso, successivamente, in situazioni di conflitto di interesse e/o di abuso di potere;

di sottolineare che le P.A. hanno l’obbligo, previsto dal vigente ordinamento, di effettuare con particolare acribia, in occasione del conferimento dell’incarico pubblico, i requisiti di correttezza, affidabilità, diligenza, osservanza della legge che possano garantire che i candidati daranno attuazione ai precetti costituzionali finalizzati ad attuare il buon andamento, l’imparzialità e la correttezza dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.);

di invitare i competenti organi regionali a valutare l’opportunità di procedere alla revoca dell’incarico pubblico apicale conferito ad un pubblico dipendente ritenuto carente, allo stato, dei predetti requisiti di onorabilità;

di invitare, inoltre, il Consiglio Regionale della Lombardia a valutare l’opportunità di procedere ad una modifica della richiamata legge regionale, prevedendo, espressamente, a carico dei candidati al conferimento di incarichi pubblici, specie se apicali, l’obbligo, sanzionato a pena di inammissibilità della domanda, di segnalare, al momento della proposizione della domanda (e successivamente alla nomina) tutte le condanne conseguite, anche se a pena sospesa, ancorché per reati non contemplati nella vigente L.R. n° 32/2008;

di invitare, infine, il legislatore regionale ad introdurre regole più stringenti di quelle tuttora in vigore, in sintonia con i precetti dell’ordinamento, nella valutazione dei requisiti di onorabilità dei candidati al conferimento di incarichi pubblici.

La delibera è stata approvata all’unanimità dal Consiglio ORAC.